La Responsabilità Civile Professionale è un obbligo fissato dal D.P.R. 137/2012- 14/08/2012- che garantisce il libero professionista dalle richieste di danno per errori, omissioni, negligenza professionale e responsabilità contrattuale causati a Terzi, compresi i clienti.
La polizza di assicurazione professionale, a fronte del pagamento di un premio assicurativo annuale, copre il patrimonio del professionista assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate da Terzi danneggiati dall’operato per errori, disattenzione, distrazione o dimenticanza.
All'interno dell'assicurazione professionale possono essere inserite una serie di garanzie per personalizzare la copertura della polizza alle esigenze del Libero Professionista, tra le quali:
La polizza RC Professionale tutela il patrimonio del Libero Professionista dalle richieste di Terzi.
Ecco un lista parziale di professionisti assicurabili:
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Art. 5 D.P.R. 137/2012 – Obbligo di Assicurazione
1.Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3.Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.