POLIZZA COLPA GRAVE - MEDICI E SANITARI
Strutture Sanitarie Pubbliche e Private
La LEGGE 8 marzo 2017, n.24 - Art. 10 Obbligo di assciurazione stabilisce che ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico , di un'adeguata polizza di assciurazione per colpa grave.
La copertura deve includere sia la Responsabilità Amministrativa che la Responsabilità Amministrativo - Contabile.
I REQUISITI FONDAMENTALI DELLA COPERTURA
RETROATTIVITA' DECENNALE
La garanzia assicurativa opera anche per le richieste di risarcimento riferite a fatti generatori della responsabilità nei dieci anni antecedenti la data della stipula della polizza.
ESTENSIONE POSTUMA DECENNALE
In caso di cessazione definitiva per qualsiasi causa dell'esercente la professione sanitaria, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell'attività.
RESPONSABILITA' SOLIDALE SEMPRE OPERANTE
In caso di responsabilità solidale dell'assicurato la polizza prevede la copertura della responsabilità per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali .
ESTENSIONE alla eventuale provvisionale liquidata in sede penale per un massimale di € 100.000.
ADEGUATEZZA DEI MASSIMALI DI GARANZIA
L'art. 9 - Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 prevede che l'importo della condanna non possa superare una somma pari al triplo della retribuzione lorda annua percepita dall'assicurato. Di questo limite massimo si devono pertanto tener conto per non scegliere massimali di garanzia e conseguenti livelli di premio inutilmente sovradimensionati rispetto alle reali esigenze di copertura.
Il Dirigente Medico ha la copertura assicurativa tramite la polizza stipulata dall’Azienda Sanitaria per cui lavora (Art.21 del CCNL del 3/11/05) salvo le ipotesi di dolo e colpa grave.
Le polizze stipulate dalle Aziende sanitarie escludono dolo (per legge sempre escluso) e colpa grave del medico, pur essendo un suo dipendente. Pertanto il professionista deve pensare a tutelarsi per tale garanzia.
La legge stabilisce che la colpa grave del medico si applica nelle ipotesi di imperizia, nell’ambito di interventi complessi ( Cassazione Civile sez.III n.4428 del 26.03.90…)
Il medico, innanzi il suo paziente che deve essere sottoposto ad intervento chirurgico, ha la libertà di scelta, che sicuramente deve concordare con il paziente informandolo, sui metodi e sulle terapie approvate dal mondo scientifico. Qualora il medico scegliesse, in alternativa un rimedio che, non rientra in quelli scelti dalla scienza medica, egli è accusato di colpa grave.
La legge 24/2017 detta “Riforma Gelli” ha introdotto importanti novità nel settore sanitario sotto l’aspetto amministrativo, civile e penale. Il ddl Gelli introduce un doppio binario di Responsabilità contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e extracontrattuale per gli operatori sanitari che svolgono la propria attività nell’ambito della struttura sanitaria. A livello assicurativo le Strutture Sanitarie, sia pubbliche che private, devono stipulare un adeguata polizza assicurativa per i rischi di responsabilità medica e, anche i medici o l’operatore sanitario che entrano in contatto con il paziente hanno l’obbligo di avere il loro contratto assicurativo anche se lavora in intramoenia o tramite la telemedicina.
Importante quando si stipula la polizza Rc Professionale medici, visto anche il nuovo ddl Gelli, è avere le informazioni giuste sulla copertura di TUTELA LEGALE, se vuoi approfondire l’argomento seleziona la sezione tutela legale.
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