dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo.
Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa, entro il termine di legge (45 giorni dal momento in cui il reclamo è pervenuto), lo stesso potrà rivolgersi all’IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma – allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente.
Come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016 e dall’allegato 1 dello stesso provvedimento, si rende noto che è facoltà per il contraente del contratto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente tramite:
Raccomandata R.R. indirizzata a:
GMA Srl - via Caravaggio 28/2 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Utilizzo della PEC all’indirizzo gmasrlpec@cert.giuseppemessina.it