L'estensione alla retroattività ( o pregressa) in una polizza rc professionale rappresenta un elemento molto importante ai fini dell'efficacia del contratto assicurativo. Molto spesso, tra prestazione professionale ed eventuale richiesta di risarcimento potrebbero trascorrere diversi anni.
Le polizze rc professionali sono caratterizzate da una clausola "claims made", la quale (abbinata alla clausola retroattività) permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula del contratto assicurativoe originate da errori di prestazioni professionali svolte nel passato e non noti al momento della stipula della polizza.
Esempi per miglior chiarezza:
POLIZZA SENZA RETROATTIVITA'
Per rendere operante la copertura assicurativa, la prestazione professionale che genera il danno e la richiesta di risarcimento dovranno verificarsi DOPO la data di stipula del contratto assicurativo.
POLIZZA CON RETROATTIVITA'
Per rendere operante la copertura assicurativa, la prestazione professionale che genera il danno potrà essersi verificata anche PRIMA della stipula del contratto, sempre che la richiesta di risarcimento giunga, per la prima volta, dopo la stipula del contratto assicurativo e nulla era noto prima della stipula stessa.
Se ad esempio un professionista stipula polizza Rc professionale con 5 anni di retroattività, significa che il professionista è coperto per gli errori professionali verificatosi nei 5 anni antecedenti la stipula del contratto assicurativo e che abbia generato, per la prima volta, una richiesta di risarcimento o circostanza nota dopo la stipula della polizza stessa.
Per il professionista neolaureato o neodiplomato l'estensione della retroattività nella polizza rc professionale non avrà importanza, in quanto non è mai stata svolta attività professionale negli anni precedenti.
LA CLAUSOLA "CLAIMS MADE"
Un aspetto fondamentale delle polizze Rc professionali con la clausola "claims made" è sapere cosa accade dopo la scadenza dell'assicurazione professionale: Per le eventuali richieste di risarcimento danni generate da fatti riconducibili all'attività professionale, anche sorte in un remoto passato dovranno essere denunciate al denunciate al momento di validità della polizza. Se la polizza a scadenza non viene rinnovata dal professionista e giunge richiesta di risarcimento danni dopo la scadenza, tale circostanza non verrà più coperta dalla Compagnia assicuratrice, anche se il fatto che ha originato la richiesta è posto in essere durante la decorrenza della polizza che poi non è stata rinnovata.
Esempio: Svolgo da 5 anni l'attività del medico libero professionista e ho sempre stipulato polizza Rc del medico che comprende l'attività chirurgica. Di seguito interrompo l'attività, per esempio pensionamento e non rinnovo la polizza di responsabilità civile professionale. Se dovesse arrivare richiesta di risarcimento dopo la scadenza del contratto scaduto, la richiesta di sinistro non sarà accolta dalla Compagnia perchè manca la contestualità della polizza in corso.
Quindi, in teoria, il professionista dovrebbe mantenere contratto in essere anche non esercitando più l'attività professionale per tutelarsi nel caso di eventuali richieste danni e assicurarsi l'accoglimento della richiesta anche dopo anni dal fatto professionale che le ha originate.... Ma non è così!! Nel caso di interruzione dell'attività professionale svolta si attiva un altra garanzia " Postuma o ultrattività" che tutela il professionista per le condotte colpose poste in essere durante la validità del contratto assicurativo ma che hanno generato una richiesta, circostanza nota DOPO la cessazione dell'attività professionale.
E' evidente che il professionista che prevede di andare in pensione a breve occorre inserire nel contratto la garanzia postuma per eventuali richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione dell'attività e della scadenza della polizza rc professionale.