Nel 2017 con la legge n.24 vi è stata un importante riforma del sistema sanitario italiano, per garantire una maggior tutela per i pazienti e ridurre il contenzioso medico. La legge "Gelli-Bianco" nell'art.10 comma 6 stabilì l'obbligo dell'assicurazione RCT e RCO per le strutture Sanitarie e Sociosanitarie Pubbliche e Private e per gli Esercenti delle professioni sanitarie; rimandando i dettagli della Legge ad un decreto attuativo.
A distanza di anni, nel dicembre del 2023, è stato pubblicato il decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale che stabilisce le modalità di copertura del rischio da responsabilità civile sanitaria, queste modalità, entrate in vigore nel marzo 2024 stabiliscono i requisiti minimi delle polizze assicurative delle strutture sanitarie e dei professionisti
Nel dettaglio:
- MASSIMALI MINIMI OBBLIGATORI DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DI STRUTTURE SANITARIE E PROFESSIONISTI SANITARI
I massimali di copertura vengono calibrati in base al rischio della pratica medica (medico che svolge chirurgia e medico che non svolge attività chirurgica).
Massimale per sinistro
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Massimale per anno e per sinistro in serie |
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Sanitari SENZA attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto |
€ 1.000.000 | € 3.000.000 |
Sanitari CON attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto |
€ 2.000.000 | € 6.000.000 |
Massimale per sinistro |
Massimale per anno e per sinistro in serie |
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Strutture ambulatoriali, Poliambulatori e laboratori analisi (no odontoiatria) |
€ 1.000.000 | € 3.000.000 |
Strutture che NON SVOLGONO attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, strutture socio sanitarie resisdenziali e semiresidenziali, strutture odontoiatriche |
€ 2.000.000 | € 6.000.000 |
Strutture che SVOLGONO attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto |
€ 5.000.000 |
€ 15.000.0000 |
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