La polizza di Responsabilità Civile Professionale è stata resa obbligatoria da Agosto 2014. Tale obbligo è confermato ed arricchito dalla legge 24 del 2017 "legge Gelli-Bianco"ed estende l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale a tutti i sanitari, anche se dipendenti pubblici o privati, per consentire l'efficacia dell'azione di rivalsa della struttura ospedaliera.
COME FUNZIONA L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER I MEDICI?
La polizza professionale del medico interviene a copertura del danno nel caso che pervenga una richiesta di risarcimento.
L'addebito di responsabilità dovrà essere causato da un presunto errore durante lo svolgimento della professione sanitaria, e ricevuta una richiesta formale, il medico dovrà subito comunicarlo all'Assicuratore, che procederà all'apertura del sinistro.
Gli Assicuratori per sinistro intendono una richiesta di risarcimento danni pervenuta al medico, a prescindere dall'esito della richiesta di risarcimento, il fatto stesso di averne ricevuto uno, anche se infondato, costituisce un sinistro.
Richiesta di risarcimento ⇒ sinistro sulla polizza rc professionale
COSA SI INTENDE PER "RICHIESTA DI RISARCMENTO"?
nello specifico la richiesta di risarcimento è quella che, per la prima volta tra le seguenti circostanze l'Assicurato ne venga a conoscenza:
QUALI SONO GLI ESITI DI UN SINISTRO?
Gli esiti di un sinistro sono:
La Compagnia di Assicurazioni che ha assicurato la responsabilità Civile del sanitario coprirà le spese sostenute per il pagamento del danno.
COSA CAMBIA CON LA LEGGE GELLI-BIANCO N.24/2017?
La legge Gelli-Bianco produce profondi cambiamenti nella responsabilità del settore sanitario. E' in vigore dal 2017 ma per la piena applicabilità della stessa alle polizze di rcp occorre attendere i regolamenti attuativi.
I punti salienti della legge Gelli-Bianco sono:
Oggi con la legge Gelli si valuta se il rapporto tra Medico-Paziente è di tipo CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE a prescindere dall'inquadramento (dipendente/libero professionista) e dalla natura giuridica della struttura (pubblica/privata), quindi
RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE
All'art.7 della legge 24/2017 viene disposto che il medico che lavora in una struttura sanitaria ha una responsabilità extracontrattuale; ciò significa che il termine per un azione di responsabilità medica è di 5 anni, inoltre l'onere della prova per dimostrare l'errore sanitario spetta al paziente.
Invece la struttura sanitaria ha una responsabilità contrattuale e i termini per agire sono 10 anni. Inoltre, l'onere della prova per una mancata responsabilità spetta alla struttura sanitaria e non al paziente/danneggiato
Vi è il caso del medico che è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria, ed è quando il medico si accorda direttamente con il paziente (contratto tra medico-paziente). Ad esempio quando è utilizzata la struttura solo come luogo per eseguire l'intervento e il paziente riceve la fattura dal medico.
Quindi il medico risponde solo per colpa grave se ha un rapporto extracontrattuale con il paziente, se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e/o colpa grave. Diventa fondamentale stabilire il tipo di rapporto tra medico e paziente, ai fini di identificare i diversi regimi di responsabilità.
Attività del medico svolta nella struttura sanitaria
Responsabilità contrattuale Prescizione anni 10 Onere della prova a carico del medico Responsabilità per colpa lieve e grave Es: intervento chirurgico svolto in struttura sanitaria con accordo (contratto) tra medico e paziente |
Responsabilità extracontrattuale Prescrizione anni 5 Onere della prova a carico del paziente Responsabilità per sola colpa grave Es: intervento chirurgico svolto in struttura sanitaria per urgenza in pronto soccorso. Non c'è conoscenza tra medico e paziente (non c'è preventivo contratto tra loro) |