Cosa cambia con la Legge Gelli-Bianco?

La polizza di Responsabilità Civile Professionale è stata resa obbligatoria da Agosto 2014. Tale obbligo è confermato ed arricchito dalla legge 24 del 2017 "legge Gelli-Bianco"ed estende l'obbligo di stipulare un'assicurazione professionale a tutti i sanitari, anche se dipendenti pubblici o privati,  per consentire l'efficacia dell'azione di rivalsa della struttura ospedaliera. 

COME FUNZIONA L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER I MEDICI?

La polizza professionale del medico interviene a copertura del danno nel caso che pervenga una richiesta di risarcimento. 

L'addebito di responsabilità dovrà essere causato da un presunto errore durante lo svolgimento della professione sanitaria, e ricevuta una richiesta formale, il medico dovrà subito comunicarlo all'Assicuratore, che procederà all'apertura del sinistro. 

Gli Assicuratori per sinistro intendono una richiesta di risarcimento danni pervenuta al medico, a prescindere dall'esito della richiesta di risarcimento, il fatto stesso di averne ricevuto uno, anche se infondato, costituisce un sinistro. 

Richiesta di risarcimento ⇒ sinistro sulla polizza rc professionale 

COSA SI INTENDE PER "RICHIESTA DI RISARCMENTO"?

 

 

 

nello specifico la richiesta di risarcimento è quella che, per la prima volta tra le seguenti circostanze l'Assicurato ne venga a conoscenza:

  1. La comunicazione scritta con cui il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per errore professionale.
  2. La citazione in giudizio o la chiamata in causa notificata
  3. L'azione giudiziaria promossa in qualsiasi forma contro l'Assicurato (anche ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.P.C) relativamente alla Responsabilità Civile.
  4. La notifica effettuata all'Assicurato di un atto di costituzione di "Parte Civile"da parte di un Terzo in un procedimento penale 
  5. La ricezione da parte dell'Assicurato di una convocazione avanti un organismo di mediazione (D.lgs 28/2010)
  6. Qualsiasi atto giudiziario, anche avvisi di garanzia, atti e/o comunicazioni della magistratura penale o degli organi di polizia giudiziaria notificati all'Assicurato
  7. Comunicazioni della Struttura Sanitaria presso cui il medico presta la propria attività ai sensi dell'art.13 Legge 24/2017 "Legge Gelli"
  8. La citazione o la chiamata in causa dell?Assicurato da parte della Struttura Sanitaria e/o della Compagnia di Assiucurazione con l'imputazione di colpa grave

QUALI SONO GLI ESITI DI UN SINISTRO?

Gli esiti di un sinistro sono:

  1. Chiusura del sinistro senza seguito
  2. Accordo transattivo
  3. Mancata condanna del sanitario con sentenza
  4. Condanna del sanitario con sentenza

La Compagnia di Assicurazioni che ha assicurato la responsabilità Civile del sanitario coprirà le spese sostenute per il pagamento del danno. 

COSA CAMBIA CON LA LEGGE GELLI-BIANCO N.24/2017?

La legge Gelli-Bianco produce profondi cambiamenti nella responsabilità del settore sanitario. E' in vigore dal 2017 ma per la piena applicabilità della stessa alle polizze di rcp occorre attendere i regolamenti attuativi. 

I punti salienti della legge Gelli-Bianco sono:

  • Delimita la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i sanitari che lavorano in strutture sanitarie pubbliche o private. Il rapporto tra Medico e Paziente dovrà essere extra-contrattuale.
  • Coinvolge in prima battuta le strutture sanitarie in caso di responsabilità medica.
  • Obbliga tutto il comparto (dipendente e non) ad avere una polizza di rc professionale.
  • Le linee guida e le buone pratiche diventano elemento essenziale per la valutazione della responsabilità.
  • Azione diretta verso la struttura sanitaria

Oggi con la legge Gelli si valuta se il rapporto tra Medico-Paziente è di tipo CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE a prescindere dall'inquadramento (dipendente/libero professionista) e dalla natura giuridica della struttura (pubblica/privata), quindi

  • Il professionista che lavora in una struttura con rapporto extracontrattuale con il pazinte risponde solo di colpa grave, a prescindere che sia dipendente o libero professionista. La colpa lieve sarà in carico alla struttura senza possibilità di rivalsa
  • Il dipendente pubblico per definizione ha un rapporto extracontrattuale con i pazienti
  • Chi lavora in struttura sanitaria con rapporto contrattuale con il paziente risponde di colpa grave e di colpa lieve
  • Chi lavora nel propio studio privato ha sempre un rapporto contrattuale con il paziente e risponde di colpa lieve e grave

 

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

All'art.7 della legge 24/2017 viene disposto che il medico che lavora in una struttura sanitaria ha una responsabilità extracontrattuale; ciò significa che il termine per un azione di responsabilità medica è di 5 anni, inoltre l'onere della prova per dimostrare l'errore sanitario spetta al paziente.

Invece la struttura sanitaria ha una responsabilità contrattuale e i termini per agire sono 10 anni. Inoltre, l'onere della prova per una mancata responsabilità spetta alla struttura sanitaria e non al paziente/danneggiato 

Vi è il caso del medico che è responsabile contrattualmente anche quando lavora in una struttura sanitaria, ed è quando il medico si accorda direttamente con il paziente (contratto tra medico-paziente). Ad esempio quando è utilizzata la struttura solo come luogo per eseguire l'intervento e il paziente riceve la fattura dal medico. 

Quindi il medico risponde solo per colpa grave se ha un rapporto extracontrattuale con il paziente, se il rapporto è contrattuale risponderà per colpa lieve e/o colpa grave.  Diventa fondamentale stabilire il tipo di rapporto tra medico e paziente, ai fini di identificare i diversi regimi di responsabilità. 

 

                                                         Attività del medico svolta nella struttura sanitaria 

Responsabilità contrattuale

Prescizione anni 10

Onere della prova a carico del medico 

Responsabilità per colpa lieve e grave

Es: intervento chirurgico svolto in struttura sanitaria con accordo (contratto) tra medico e paziente 

Responsabilità extracontrattuale

Prescrizione anni 5 

Onere della prova a carico del paziente

Responsabilità per sola colpa grave 

Es: intervento chirurgico svolto in struttura sanitaria per urgenza in pronto soccorso. Non c'è conoscenza tra medico e paziente (non c'è preventivo contratto tra loro)