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L'art. 5 del DPR 7 Agosto 2012 n.137 esprime l'obbligatorietà per tutti i professionisti di sottoscrivere un idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente (in ambito medico paziente) dall'esercizio della propria attività, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Per la peculiarità la polizza di Responsabilità Civile Professionale (RCP) obbligatoria ha come fine quella di coprire da Responsabilità di tipo civile, amministrativo, penale e disciplinare in caso di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia. La copertura assicurativa copre anche i danni causati per colpa grave.
Con la legge n.24 dell' 8/3/17 Legge Gelli, sono state introdotte importanti novità anche per i professionisti sanitari, infermieri, fisioterapisti, operatori socio-sanitari (OSS). ecc... come la revisione della Responsabilità Civile Professionale per gli operatori sanitari. L'art 6 introduce nel Codice Penale il nuovo art. 590-sexies "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario", che esclude la punibilità, nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia e il professionista abbia rispettato le regole previste dalle linee guida validate da società scientifiche accreditate e pubblicate online dall'Istituto superiore di sanità.
In ambito civilistico, scattano due regimi di Responsabilità: si conferma, come contrattuale, la responsabilità della struttura sanitaria o sociosanitaria (pubblica o privata) anche per i danni derivanti dalle condotte dolose o colpose dell' operatore sanitario, questo comporta un termine di prescrizione a 10 anni.
Assume invece natura extracontrattuale, cioè onere della prova a carico del ricorrente, la Responsabilità civile degli operatori sanitari quando chiamati in causa.
Le Strutture dovranno tutelarsi per la copertura della Responsabilità extracontrattuale verso Terzi anche per gli operatori delle professioni sanitarie, ma tutti i professionisti passibili di azione da parte della Corte dei conti per danno erariale o di rivalsa in sede civile, devono stipulare polizze per colpa grave.
E' d'obbligo invece per l'operatore che svolga l'attività in regime di Libera Professione avere la propria copertura assicurativa, anche se agisce all'interno di una struttura con un'obbligazione assunta con il paziente.
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